Con Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati con particolare riguardo al requisito “alternativo” previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Il citato articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), richiede l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Con la presente Risoluzione, l’Agenzia ha precisato che:
– gli amministratori-soci possono essere ricompresi tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico;
– gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;
– il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”.