Con risposta n. 273/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell’affrancamento.
In particolare, l’affrancamento è un regime opzionale alternativo a quello ordinario (di neutralità delle fusioni ex articolo 172 del TUIR) e a quello dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, rimesso alla libera scelta del contribuente. Esso si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva, come specificato nella circolare n. 28/E del 2009 al paragrafo 7, e rappresenta una libera scelta del contribuente che non può essere revocata una volta effettuata.
Il contribuente che aderisce al regime di affrancamento può ottenere un risparmio in prospettiva, sotto forma di maggiori ammortamenti o di una minore plusvalenza, dell’imposta ordinaria altrimenti dovuta.
È importante sottolineare che il versamento dell’imposta sostitutiva è un elemento costitutivo dell’opzione in esame e la sua assenza impedisce l’esercizio della stessa. Pertanto, il contribuente deve adempiere a tutte le formalità necessarie per aderire al regime di affrancamento, inclusa la tempestiva e corretta manifestazione di volontà mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro i termini previsti.
Inoltre, il ravvedimento ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza del versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, l’omesso versamento non può essere considerato un adempimento di natura formale e superato con una semplice regolarizzazione.
Infine, l’applicazione del principio contabile IFRS 3 non modifica le conclusioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’importanza del versamento dell’imposta sostitutiva come elemento costitutivo dell’opzione dell’affrancamento.