Con comunicato stampa di ieri, 26 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente all’obbligo di comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di leasing, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011.
Per quanto attiene i destinatari dell’obbligo di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate individua tali soggetti nelle banche e negli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, nonché negli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che i soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing all’Anagrafe Tributaria sono esonerati da quella delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro).
Per quanto attiene l’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione riguarda i contratti, stipulati sia con persone fisiche che giuridiche, di leasing finanziario e operativo, di locazione e quelli di noleggio. Tra i contratti interessati ci sono quelli relativi a autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc.
Il termine ultimo per la presentazione della comunicazione viene individuato l’Agenzia delle entrate nel 30 giugno di ogni anno in relazione ai contratti in vigore nell’anno precedente (per esempio il 30 giugno 2012 con riferimento all’anno 2011).
In pendenza del periodo transitorio, va individuato nel 31 dicembre 2011 il termine per l’invio della comunicazione per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010, cui sono tenute in particolare le seguenti società:
- società di leasing che non sono state destinatarie del questionario ex art. 32 del dpr n.600/73
- società di leasing che – seppur destinatarie – non hanno ancora risposto al questionario ex art. 32 del dpr n.600/73;
- società di capitali, non iscritte nell’elenco generale o in sue sezioni del Tub, relativamente ai contratti di locazione, di noleggio in essere nelle annualità 2009 e 2010.