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Chiarimenti Agenzia delle Entrate sul visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro

25 Settembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro di cui all’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Sul punto si ricorda come tale norma abbia esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui.

Analogamente a quanto già previsto in materia di compensazione dei crediti IVA, la stessa norma prevede altresì che, in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile al fine di attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

La presente Circolare fornisce quindi chiarimenti in ordine agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare all’Agenzia delle entrate che intendono apporre il visto di conformità.

In particolare, la Circolare si sofferma sui seguenti profili: soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità; adempimenti preliminari a carico dei professionisti; abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; polizza assicurativa; controlli; modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità; sanzioni.

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