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Chiarimenti Antitrust sulla comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

7 Settembre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato odierno l’Antitrust ha fornito alcuni chiarimenti sul regime di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione come disciplinato a seguito delle modifiche apportate all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

In particolare, riprendendo di seguito il comunicato dell’Antitrust, viene precisato che:

– quanto al regime transitorio di applicazione del nuovo criterio di determinazione delle soglie di fatturato a cui è collegato l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, vengono richiamati i principi enunciati dall’Antitrust nella Comunicazione del 14 novembre 2012, vale a dire che un’operazione di concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la comunicazione all’Autorità non sarebbe più tempestiva (cfr. art. 7 della legge n. 287/90).

Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la comunicazione (preventiva) all’Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo (cd closing).

Se tale data coincide o è successiva al 29 agosto 2017, la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta dal citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017, trova applicazione.

– quanto alla nozione di impresa interessata, stante la sostanziale identità del criterio identificativo della seconda soglia di fatturato (introdotto dalla novella di cui al citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017) con quello del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (art. 1, par. 2, lett. b), si fa riferimento alla Comunicazione consolidata della Commissione su criteri di competenza giurisdizionale a norma del reg. CE n. 139/2004 del Consiglio relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01, punti da 129 a 153.

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