Con Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di utilizzare l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 anche per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che vengono trasmessi dai soggetti interessati con modalità telematiche, in applicazione delle norme del codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale gravi sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla camera di commercio; pertanto, per i documenti in argomento l’imposta di bollo non potrà essere assolta dalla camera di commercio utilizzando l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso.
L’imposta di bollo dovrà, invece, essere assolta dai contribuenti mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del DPR n. 642 del 1972.
Il contribuente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
In tal caso, sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del DPR n 642 del 1972).