Con Provvedimento del 10 marzo scorso la Banca d’Italia ha emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Con riferimento a tali disposizioni, la Banca d’Italia, a fronte delle richieste di chiarimento pervenute, ha reso pubblici alcuni chiarimenti relativamente:
1) alla figura del responsabile antiriciclaggio, con particolare riferimento alla possibilità di assegnare laresponsabilità della funzione antiriciclaggio oltre che ai responsabili di altre funzioni di controllo di secondo livello (come espressamente consentito), anche ai responsabili di funzioni ulteriori, quali quella legale o dell’organizzazione;
2) all’esternalizzazionedella funzione antiriciclaggio, con riferimento al permanere dell’obbligo di nominare comunque un responsabile interno antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’outsourcer;
3) al delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, essendo stato chiesto se, in caso di gruppi articolati e di rilevanti dimensioni, la delega per la segnalazione delle operazioni sospette possa essere attribuita a più soggetti;
4) alle società fiduciarie, definendo cosa debba intendersi per “società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF”.