Con riferimento specifico alle società quotate, si segnala il Convegno del 20 giugno sulle novità del decreto di recepimento Shareholders’ Rights Directive II. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
Con Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019 la Consob ha fornito chiarimenti in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria da consolidamento e di voto maggiorato ai sensi degli articoli 106, comma 3, lettera b) e 127-quinquies, del d. lgs. n. 58/1998 e 46, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).
In particolare, la Commissione ha chiarito che:
- con riferimento alle modalità di adempimento degli impegni assunti al fine di avvalersi della esenzione per “operazioni ovvero superamenti di carattere di temporaneo”, occorre sia la cessione di azioni (o rinuncia alla maggiorazione) in eccedenza rispetto alla soglia dell’OPA da consolidamento (5%), entro i dodici mesi dalla maturazione della maggiorazione dei diritti di voto, che ha determinato il superamento della medesima soglia, sia l’astensione dal voto per i diritti in eccesso per il medesimo periodo di dodici mesi;
- con riferimento alla decorrenza degli effetti della maggiorazione dei diritti di voto, in caso di detenzione per un periodo continuativo minimo di 24 mesi delle azioni per le quali è stata chiesta la maggiorazione dei diritti di voto mediante l’iscrizione nell’elenco speciale, e mancata rinuncia alla maggiorazione da parte dell’azionista, è incompatibile con il quadro normativo che disciplina l’istituto del voto maggiorato la possibilità che sia l’azionista, a seconda del momento in cui richieda espressamente l’attribuzione del voto maggiorato, a determinare in tal modo la data in cui la maggiorazione del diritto di voto assume rilevanza anche ai fini del calcolo delle soglie opa.