In data 28 novembre 2017 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento delle Posizioni Nette Corte (PNC) durante aumenti di capitale in opzione.
In particolare, come di seguito espressamente riportato, la Commissione ha chiarito che, nel corso di aumenti di capitale con emissione del diritto di opzione, possono essere pubblicate PNC che non rappresentano un’effettiva posizione ribassista sulle azioni oggetto di aumento.
Tali PNC “tecniche” derivano dall’attività di arbitraggio, consistente nell’acquisto dei diritti di opzione e vendita di un numero equivalente di azioni. Sebbene l’arbitraggista detenga una posizione economicamente neutra, potrà essere tenuto a comunicare una PNC pari alle azioni vendute.
Ciò è dovuto al fatto che le regole di calcolo delle PNC, contenute nel Regolamento UE n. 236/2012 e relative misure implementative, vietano l’inclusione delle posizioni lunghe in diritti di opzione nel calcolo delle PNC.
Inoltre, le PNC sono calcolate prendendo come riferimento il capitale sociale prima dell’avvio dell’aumento; tale elemento porta a sovrastimare il fenomeno tanto più diluitivo è l’aumento di capitale.
Tali PNC “tecniche” vengono chiuse all’atto della ricezione delle nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti e sono, pertanto, di breve durata.
L’ESMA ha segnalato nel 2013 tale incongruenza alla Commissione Europea (ESMA/2013/614), proponendo una rettifica alla normativa comunitaria che permetta di evidenziare tali PNC “tecniche” dalle altre PNC.
Nelle more dell’auspicata modifica alla normativa comunitaria, la Consob raccomanda di considerare con la dovuta attenzione tali PNC “tecniche”.