In risposta ad uno specifico quesito la Covip ha fornito chiarimenti sull’applicazione del bail-in alle forme pensionistiche complementari.
In particolare, la Commissione ha evidenziato come le passività aventi ad oggetto le risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata ad un soggetto poi sottoposto a risoluzione non siano assoggettabili al bail-in per effetto della specifica forma di protezione prevista dall’ordinamento di settore.
Diversamente, gli effetti del bail-in potrebbero estendersi alle disponibilità liquide di una forma pensionistica complementare depositate presso una banca depositaria. Lo stesso discorso vale anche per quelle casistiche limitate in cui le liquidità di una forma pensionistica complementare sono depositate presso istituti bancari diversi dai depositari.
Da ultimo la Covip evidenzia come i depositi non vengano coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli stumenti più rischiosi non fosse sufficiente a risanare il soggetto interessato.