Con la Risposta n. 117/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valorizzazione delle quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) “PIR Compliant” conferite in Piani Individuali di Risparmio (PIR) “alternativi”, ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Secondo tali disposizioni, gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare fino al 10% dell’attivo patrimoniale ad investimenti “qualificati” in piani di risparmio a lungo termine (PIR), beneficiando della non imponibilità dei redditi finanziari derivanti, purché rispettino i requisiti di durata e normativa specifica.
Il c.d. regime PIR, in particolare, prevede che i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da tali investimenti, se detenuti per almeno cinque anni, non siano assoggettati all’imposta sul reddito per le Casse di previdenza (e non concorrano alla formazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D. Lgs. 252/2005 per i Fondi pensione).
L’istante, un ente di previdenza obbligatoria (di seguito “Cassa”), detiene quote di partecipazione in due FIA non quotati: un fondo di private equity (FIA Alfa) e un fondo di private debt (FIA Beta), entrambi qualificati come OICR PIR Compliant.
La Cassa intende conferire il totale delle quote detenute nei fondi in due distinti rapporti PIR presso le rispettive SGR istitutrici, beneficiando così del regime agevolativo previsto.
L’Agenzia delle Entrate, anzitutto, ha confermato che il conferimento di quote di OICR nel PIR costituisce un’operazione di carattere realizzativo: pertanto, si applica l’imposta sostitutiva del 26% sulla differenza positiva tra il valore normale delle quote alla data del conferimento e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.
Per le quote di OICR non quotati, in particolare, il valore normale coincide con quello rilevabile dall’ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento; mentre il costo fiscale coincide con il costo medio ponderato di acquisto o di sottoscrizione delle quote alla stessa data.
L’Agenzia ha inoltre precisato che, per i FIA che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, il valore delle quote alla data del conferimento deve essere adeguato per riflettere le variazioni intervenute dopo l’ultimo prospetto periodico disponibile.
Inoltre, il conferimento delle quote nei PIR comporta l’applicazione del regime agevolativo (esenzione) PIR ai redditi finanziari conseguiti solo a partire dalla data del conferimento.
L’holding period quinquennale degli investimenti qualificati decorre da tale data, anche se, come nella specie, le quote erano già detenute in precedenza dalla Cassa.