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Chiarimenti dell’Agenzia su rivalsa dell’IVA accertata

4 Luglio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano 

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta a interpello n. 141/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972, una società può esercitare la rivalsa della maggiore IVA accertata, anche nel caso in cui essa sia stata assolta tramite compensazione di un credito IVA esposto in dichiarazione, di cui l’Ufficio abbia negato il rimborso.

Ai sensi dell’art. 60, comma 7, cit. “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.

Nel caso di specie, l’Ufficio notificava a una società un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2002, e provvedeva a recuperare una quota del tributo annullando un ingente credito IVA esposto in dichiarazione per la medesima annualità, opponendo successivo diniego espresso di rimborso. 

La società domandava quindi se il diniego di rimborso di un credito IVA, opposto dall’Ufficio a compensazione di IVA dovuta a seguito di accertamento, potesse essere considerato, ai sensi dell’art. 60, comma 7 cit., allo stesso modo di un “pagamento” della maggiore imposta che ne consenta la successiva rivalsa. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della disciplina in esame, la maggiore IVA accertata in capo alla società può essere considerata assolta anche tramite il definitivo diniego di rimborso del credito IVA che sia stato opposto dall’Ufficio a compensazione.

Pertanto, secondo l’A.F., è consentito alla società esercitare il diritto di rivalsa dell’intero importo accertato regolarmente pagato, inclusa la quota di debito estinta per compensazione. 

Infine, l’Agenzia ha confermato che, come previsto dal secondo periodo dell’art. 60, comma 7, cit., i soggetti passivi nei cui confronti l’istante eserciti la rivalsa potranno a loro volta esercitare il diritto di detrazione, “… al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

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