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Attualità

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per gli Enti Previdenziali

19 Ottobre 2016

Carlotta Benigni e Cecilia Bonazza, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risoluzione n. 92/E del 13 ottobre 2016 (cfr. contenuti correlati), l’Agenzia ha fornito chiarimenti interpretativi sulla concreta applicazione del credito d’imposta in favore delle casse di previdenza (ossia gli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs 509/1994 e D.lgs 103/1996) introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), al fine di attenuare, per tali soggetti, gli effetti dell’incremento della tassazione delle attività finanziarie al 26% intervenuta a partire dal 1 luglio 2014 per effetto del Dl n. 66/2014. In particolare, a partire dal periodo di imposta 2015, le Casse hanno diritto ad un credito di imposta pari al 6% delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26%, sui redditi di natura finanziaria derivanti dall’investimento diretto o indiretto (tramite fondi o contratti di assicurazione) in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel settore delle infrastrutture e nelle società non quotate.

Il primo dei chiarimenti forniti nella Risoluzione in parola è relativo al momento da considerarsi rilevante per l’effettuazione dell’investimento agevolabile. Nello specifico, l’Agenzia ha ritenuto di considerare tale il momento in cui le somme sono versate alla società partecipata o finanziata, o all’OICR che partecipa alla società interessata nel caso di investimento indiretto. Nel rispondere, l’Amministrazione Finanziaria ha considerato anche la struttura dei fondi alternativi e di private equity, in cui è prevista l’assunzione di una obbligazione iniziale di sottoscrizione integrale delle quote o azioni e successivamente il versamento delle somme in base al piano finanziario. In tali casi, l’ammontare effettivo dell’investimento non necessariamente coincide con l’oggetto dell’obbligazione iniziale, posto che alcune delle somme sottoscritte potrebbero non dover essere mai corrisposte, in assenza di esigenze di investimento. Per tale motivo, l’Agenzia ha concluso per la rilevanza del momento di effettivo versamento delle somme (e dell’ammontare effettivamente corrisposto). Diversamente, infatti, si potrebbero determinare dei a vantaggi fiscali per l’investitore che si impegna a corrispondere l’intero ammontare ed è tenuto a versarne successivamente soltanto una parte, qualora si considerasse effettivamente rilevante il momento di assunzione dell’obbligazione (e il relativo importo). L’Agenzia peraltro sottolinea come tale principio di effettività dell’investimento potesse essere indirettamente ricavato dalla lettura del par. 3 della Circolare 14/E del 27 aprile 2016, ove si precisa che l’investimento effettuato negli ultimi giorni del periodo d’imposta si considera rilevante nel medesimo periodo anche laddove il regolamento dell’operazione avvenga nel periodo d’imposta successivo.

In secondo luogo, l’Agenzia precisa poi come valutare i rimborsi parziali di capitale nel caso di investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2014 a cui si sono aggiunti versamenti successivi a tale data. In tale ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria riconosce l’esistenza di un cosiddetto “stock” di capitale ante 2015, che deve essere considerato prioritariamente nel caso di rimborso parziale del capitale, secondo l’applicazione del principio “First In First Out”. Da ciò deriva l’assenza di un obbligo di reinvestire entro 90 giorni il capitale ricevuto a rimborso fino a concorrenza dell’ammontare del capitale investito prima del 31 dicembre 2014 (il c.d. “stock” ante 2015). Si tratta di un chiarimento importante poiché consente il disinvestimento di tutti le somme impiegate prima del 2015 senza determinare, per i beneficiari dell’agevolazione, conseguenze negative in termini di obblighi di reinvestimento necessari.

Il terzo aspetto illustrato nella risoluzione attiene al momento rilevante per la verifica del criterio della prevalenza per le start-up, posto che il superamento del terzo anno di attività è ritenuto troppo generico e inapplicabile alla generalità delle start-up operanti in tutti i settori merceologici. L’Agenzia non fornisce una risposta univoca, ma afferma che la valutazione differisce in considerazione della singola start-up e del settore in cui opera, non escludendo addirittura che l’investimento possa assumere rilevanza fin dal primo esercizio di costituzione. L’Amministrazione considera poi il caso specifico sottoposto dall’istante e sancisce il principio per cui, in caso di start-up che investono in altre società operanti nei settori infrastrutturali, è possibile fruire del credito d’imposta a partire dal momento in cui sia la start-up, sia la società partecipata soddisfano il requisito di prevalenza degli investimenti.

Si tratta di chiarimenti importanti, che dissipano alcune delle perplessità operative che gli operatori hanno incontrato nel computo e nell’applicazione del credito di imposta.

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