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Chiarimenti in materia di contributo agli oneri di funzionamento dell’Antitrust

2 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ai quesiti posti più frequentemente e di maggior interesse per gli operatori in materia di contributo agli oneri di funzionamento della stessa Autorità.

Di seguito si riporta espressamente il testo delle suddette domande e risposte.

1. L’obbligo di versamento del contributo riguarda le sole società italiane o anche le società straniere che realizzano ricavi in Italia?

Le società soggette al versamento del contributo sono le società con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.

2. Le società estere sono soggette al pagamento del contributo per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o commerciale in Italia o solo se hanno sede legale in Italia?

v. 1

3. Il contributo si applica a tutte le società con ricavi superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all’obbligo di notifica per le operazioni di concentrazione?

v. 1

4. Sono soggette al contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata?

Si. Anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata sono soggette al versamento del contributo.

5. Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è il fatturato mondiale della società italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia?

Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell’art. 2425-bis, comma 1, del Cod. Civ.).

6. Le società italiane appartenenti a gruppi societari che singolarmente non superano la soglia dei 50 milioni di ricavi ma superano detta soglia solo aggregate a livello di gruppo, sono soggette al versamento del contributo?

No. Il bilancio da tenersi in considerazione è quello d’esercizio di ciascuna singola società, non quello consolidato di gruppo. Pertanto, le società italiane che, singolarmente, superano la soglia dei 50 milioni di ricavi sono tenute al versamento del contributo.

7. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, il contributo può essere versato dalla società madre per conto delle società controllate/collegate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento?

Si. Il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Ogni bonifico dovrà riportare nella causale per il beneficiario il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento.

Solo ed esclusivamente nel caso si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (v. FAQ 14), è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento. Nell’invio del "Modulo di comunicazione dell’avvenuto versamento" la società dovrà allegare lo schema con l’indicazione del codice fiscale e la denominazione sociale di tutte le società soggette al contributo cui il versamento unico fa riferimento.

8. Nel caso di bilanci consolidati (che includono quindi i ricavi di tutte le società del gruppo), esiste un obbligo di versamento del contributo in capo alla capogruppo sulla base dei ricavi consolidati?

No. Il bilancio cui si fa riferimento per l’individuazione dell’eventuale contributo da versare è il bilancio di esercizio di ogni singola impresa, non il bilancio consolidato.

9. Qual è l’importo minimo del contributo per il 2013?

L’importo minimo è 4.000 euro, che corrisponde allo 0,08 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro). Sono quindi soggette all’importo minimo le società che hanno un fatturato pari a 50 milioni di euro.

10. A quale bilancio societario occorre far riferimento per il calcolo del contributo da versare?

All’ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n. 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012.

11. Le società di trading/distribuzione (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali) devono calcolare il contributo sul decimo del totale attivo esclusi i conti d’ordine piuttosto che sul conto economico?

No. La base di calcolo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (v. 5)

12. Quando dovrà essere versato il contributo per l’anno 2014?

Esclusivamente per l’anno 2013, il contributo dovrà essere versato anticipatamente entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a partire dal 2014, il termine previsto per il versamento è il 31 luglio dell’anno di riferimento; quindi per l’anno 2014 il contributo andrà versato entro il 31 luglio 2014.

13. Dove è possibile reperire il modello telematico per comunicare l’avvenuto versamento del contributo?

Il modello sarà disponibile sul sito www.agcm.it dal 1 ottobre 2012, data a partire dalla quale sarà possibile effettuare il versamento. Un link a tale modello sarà attivato anche in questa stessa sezione.

14. Considerato che ai sensi del diritto antitrust il gruppo di società è una “impresa”, i gruppi di società hanno come limite massimo di contribuzione il tetto massimo di 400 mila euro?

Si, i gruppi di società – soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi – hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l’importo minimo, pari, per il 2013, a 400 mila euro.

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