La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con orientamento del 18 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare”.
In particolare, l’orientamento chiarisce il richiamo “al diritto singolare” effettuato dall’art. 1, comma 4, lett. a), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che fa salve “le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.
L’orientamento, nello specifico, precisa che la deroga disposta dalla menzionata normativa è destinata a trovare applicazione soltanto nei confronti delle società costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime.