Con Circolare 3687/C del 9 febbraio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito chiarimenti sul sindaco dimissionario e sulle modalità di iscrizione della cancellazione in caso di inerzia degli amministratori.
In particolare, il MISE ha chiarito che, decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all’applicazione dell’art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell’art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l’ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art. 2190 Codice civile.