Nella propria newsletter di settembre 2017 l’OIC ha confermato i chiarimenti già pubblicati nella newsletter di giugno 2017 e sottoposti a consultazione aventi ad oggetto la presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano attraverso acquisto di materie prime e contestuale rivendita, oppure acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo.
In particolare l’OIC ha chiarito che:
- laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati;
- laddove la società assuma rischi e benefici relativi all’acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d’acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell’OIC 32.