Con Interpello n. 1 del 20 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina del distacco nell’ambito dei gruppi di imprese di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).
In particolare, è stato chiesto al Ministero di chiarire se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dello stesso art. 30, nella misura in cui questo chiarisce che, nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Nel rispondere positivamente a tale quesito il Ministero ha evidenziato come appaia possibile ritenere che, in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.
Diversamente, il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo.