Con Comunicato del 5 maggio 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al codice tipo intermediario da utilizzare ai fini delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) da parte dei soggetti interessati dal passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB (e alla relativa sezione separata).
In particolare, l’UIF ha chiarito che:
- gli intermediari finanziari appartenenti all’elenco speciale ex art. 107 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo continueranno a inviare le segnalazioni SARA impiegando il codice tipo intermediario ‘11’, già in uso;
- gli altri intermediari finanziari appartenenti all’elenco generale ex art. 106 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo dovranno iniziare a inviare le segnalazioni SARA, adottando il codice tipo intermediario ‘11’. L’invio delle segnalazioni SARA può iniziare a partire dai dati riferiti al mese di iscrizione nel nuovo Albo o al mese successivo;
- le società fiduciarie già operanti che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo adotteranno il codice tipo intermediario ‘48’. Ai fini segnaletici SARA, l’adozione del nuovo codice può avvenire con riferimento ai dati del mese dell’iscrizione al nuovo Albo o di quello successivo; la segnalazione riferita al mese di iscrizione può contenere al suo interno sia record con il vecchio codice ‘08’ sia record con il codice ‘48’.