IVASS ha pubblicato in data 30 dicembre 2016 una nota di chiarimenti applicativi in merito a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 27/2008, riguardante anche la valutazione delle riserve tecniche dei contratti: (i) index e unit linked, o (ii) derivanti dalla gestione di fondi pensione.
In particolare, l’autorità di settore ha chiarito che, nelle more di una revisione della regolamentazione di settore, le imprese, in linea di continuità con il passato:
- per i contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR, sono tenute a calcolare le riserve tecniche da coprire secondo quanto disposto dall’articolo 41 del Codice delle Assicurazioni Private;
- per i contratti rivenienti da operazioni di previdenza complementare, valutano gli attivi coerentemente alle riserve tecniche da coprire; e
- per le attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, non predispongono nuovi registri rispetto a quelli già costituiti ai sensi della previgente normativa.