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Chiusura del conto corrente: l’Antitrust su tempistiche, obbligo di comunicazione e spese di tenuta del conto

11 Aprile 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento n. 23424 pubblicato nel Bollettino n. 12 del 10 aprile 2012, l’Antitrust analizza il comportamento di una banca nell’ambito delle operazioni di chiusura dei rapporti di conto corrente ai fini della valutazione di un’eventuale pratica commerciale scorretta.

In particolare, alla banca erano state mosse le seguenti contestazioni:

a) non aver dato pronto seguito alle richieste di chiusura presentate dai consumatori, omettendo altresì di comunicare tempestivamente eventuali circostanze ostative all’esecuzione di dette disposizioni e, al tempo stesso, continuando ad addebitare le spese connesse alla tenuta del conto (es. canone, imposta di bollo);

b) non aver rispettato l’“Impegno per la Qualità” assunto nell’ambito del Consorzio PattiChiari e denominato “Monitoraggio dei tempi medi di chiusura dei conti correnti”, in quanto la rilevazione del tempo di chiusura del conto corrente sarebbe stata effettuata in modalità non conforme a quanto previsto dall’Impegno, avendo preso a riferimento quale dies a quo di numerose rilevazioni una data successiva a quella di ricezione della richiesta del cliente.

Nel caso di specie, le condizioni contrattuali tra le parti prevedevano che, sul rapporto di cui fosse richiesta l’estinzione, continuassero a confluire gli addebiti delle spese periodiche previste per la tenuta dello stesso (es. imposta di bollo, spese per informativa) finché il conto non fosse definitivamente chiuso. In presenza di circostanze ostative (ad es. mancata riconsegna dei materiali riferiti ai servizi collegati al conto, assegni in circolazione, saldo negativo superiore a 50 euro) che impedissero di evadere le disposizioni di chiusura dei conti correnti, le procedure interne delle banca stabilivano un generico dovere a carico dell’operatore di filiale di attivarsi per risolvere il più rapidamente possibile le problematiche emerse.

Il sistema degli “Impegni per la Qualità” del Consorzio PattiChiari dell’ottobre 2008, ed in particolare l’impegno denominato “Monitoraggio dei tempi di chiusura del conto corrente”, operativo dal marzo 2009, prevede che “tutte le operazioni di chiusura del conto corrente sono sottoposte a tracciatura e monitoraggio, rilevando così su base periodica il tempo impiegato dalla banca per svolgere le operazioni di chiusura”.

L’Impegno prevede, in particolare, che la banca aderente predisponga un sistema di monitoraggio per la rilevazione e misurazione dei tempi di chiusura dei c/c, aggregati in 4 classi definite in funzione del servizi regolati sul conto. Per ciascuna delle tipologie, i tempi medi di chiusura devono essere calcolati “come medie semplici dei dati elementari relativi alle singole posizioni individuate”. Il tempo di chiusura del conto corrente viene espressamente definito nell’Impegno come “il numero dei giorni lavorativi intercorrenti tra la data di richiesta di chiusura con completa restituzione da parte del cliente dei materiali afferenti i servizi regolati sul conto (carta di debito, assegni, carta di credito, …) e la data di riconoscimento al cliente del saldo residuo o la data di estinzione del c/c se successiva”.

Nel caso di specie, sono emersi casi in cui non vi fosse coincidenza tra la data in cui alla banca era pervenuta la richiesta di estinzione e la data registrata sul sistema informatico e utilizzata ai fini del calcolo dei temi medi, ancorché le procedure interne prevedessero espressamente che l’operatore di filiale dovesse inserire a sistema la chiusura del conto corrente e avviare la procedura di estinzione del rapporto nella stessa giornata in cui la richiesta gli è pervenuta.

Per far fronte a tali lacune la banca ha assunto l’impegno, ex art. 27, comma 7, Codice del Consumo, ed ex art. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di adottare misure volte a: comprimere l’attuale tempistica massima di chiusura dei conti correnti e ridurre i disagi del cliente nel corso della procedura di estinzione; rendere il processo di estinzione più “trasparente” nei confronti del correntista, integrando le attuali procedure di estinzione del conto corrente; rafforzare i controlli a presidio della correttezza dell’attività degli operatori di filiale e sensibilizzare ulteriormente questi ultimi al rispetto delle procedure.

L’Antitrust ha ritenuto gli impegni proposti dalla banca idonei a sanare i profili di illegittimità della pratica commerciale contestati, rilevando in particolare come le misure proposte relativamente alla riduzione dei tempi massimi previsti per la chiusura di ciascuna tipologia di c/c e alla pubblicazione di istruzioni dettagliate sui siti internet di UBI e delle banche rete contribuiscano ad accelerare e semplificare il processo di estinzione, favorendo, in ultima analisi, la mobilità della clientela.

Altresì, l’Antitrust ha ritenuto che la sospensione dell’applicazione delle spese connesse alla tenuta del conto al momento della ricezione della richiesta del cliente, nonché l’attuazione delle misure volte ad accrescere la trasparenza del processo di estinzione nei confronti del consumatore, oltre a eliminare i profili di illegittimità della pratica commerciale con riguardo alle carenti modalità di informazione sulle motivazioni ostative alla chiusura del conto e all’addebito delle spese ad esso connesse, attribuisse al consumatore strumenti di controllo diretto dell’operato della banca nella fase di estinzione del rapporto.

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