La fattispecie di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, primo comma, n. 1), L.F., configura una ipotesi di inutilità della pendenza della procedura in virtù della carenza di domande, essa, però, non esclude la possibilità della prosecuzione della procedura medesima ove siano presentate delle domande tardive (ex art. 101 L.F.) prima del decreto di chiusura, purché – naturalmente – non ricorrano altre condizioni per la cessazione del fallimento, così come previste dalla menzionata norma.
Nella sentenza in epigrafe, il Giudice di legittimità precisa, oltretutto, che, benché il curatore non possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, esse, una volta presentate (nel rispetto del disposto dell’art. 101 L.F.), non devono intendersi – ipso jure – precluse, quando sia possibile procedere ad un’utile collocazione delle medesime.