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Giurisprudenza

Ciclo completo di attività imprenditoriali per la configurazione di una stabile organizzazione

29 Ottobre 2020

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21693 – Pres. Manzon, Rel. Triscari

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini della configurazione di una stabile organizzazione è necessario lo svolgimento di una qualunque attività d’impresa economicamente rilevante per il soggetto, che consista in un ciclo completo di attività imprenditoriali con un proprio risultato economico autonomo rispetto a casa madre.

Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla pronuncia in analisi.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Società non residente diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta dal 1999 al 2006, contestando un reddito imponibile non dichiarato derivante dall’attività di commercio di materiali da costruzione svolta mediante una stabile organizzazione in Italia.

La Società aveva proposto separati ricorsi nei confronti degli atti impositivi in parola, parzialmente accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rideterminato il maggior reddito imponibile in relazione alle sole operazioni concernenti la vendita di materiale a clienti italiani, ritenendo che il ciclo produttivo fosse completo, giustificando l’esistenza della stabile organizzazione, esclusivamente nei confronti di questi ultimi.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia del giudice di prime cure, confermando che la Società avesse svolto un completo processo produttivo solo nei riguardi dei clienti italiani e che non era stato dimostrato che ulteriori operazioni costituissero una fase terminale di un processo produttivo.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione, denunciando anzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 162 D.P.R. 917/1986 per aver ritenuto il giudice d’appello, da un lato, che la Società avesse svolto un completo processo produttivo solo nei riguardi di clienti italiani e, dall’altro, che tale circostanza non fosse idonea a configurare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciava l’insufficiente e contradditoria motivazione, per non avere la CTR considerato diverse circostanze relative all’esistenza di una stabile organizzazione.

In particolare, la Società non residente, secondo quanto rilevato dalla ricorrente, avrebbe svolto un’attività d’impresa in Italia a mezzo del proprio amministratore di fatto, che avrebbe compiuto una pluralità di operazioni per conto della Società, integrando in tal modo una stabile organizzazione.

Il Collegio di legittimità ha giudicato entrambi i motivi fondati.

Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, precisa la Suprema Corte, richiamando sia i propri precedenti (Cass. 14573 e 30033 del 2018) che l’articolo 5 del modello convenzionale OCSE (nella sua versione risalente all’epoca dei fatti contestati) è necessaria una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità, nonché una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito.

A parere del giudice di Legittimità, infatti, ciò che risulta necessario è lo svolgimento di un’attività economicamente rilevante per il soggetto e che consista in un ciclo completo di attività imprenditoriali con un proprio risultato economico autonomo rispetto a casa madre, non essendo necessario che le attività svolte appartengano a quelle già esercitate da quest’ultima.

Se la stabile organizzazione, così individuata in via sostanziale, svolgesse anche attività preparatore od accessorie, queste sarebbero comunque ricomprese in essa; cosicché la circostanza per cui il ciclo produttivo, nel caso di specie, fosse da ritenersi completo nei confronti dei soli clienti italiani, non poteva dirsi sufficiente per escludere dalla stabile le residue attività svolte.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata laddove è stato ritenuto che non potesse configurarsi una stabile organizzazione se non per un processo produttivo limitato nei confronti dei clienti italiani.

 

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