Con la Circolare n. 16 del 28 agosto 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili in caso di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
L’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede infatti che, a decorrere dal 24 settembre 2017, tali ore di sospensione dal lavoro possono essere autorizzate solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
La presente Circolare precisa che tali limiti trovano applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.