Con Circolare n. 35 del 15 novembre 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rettifica al punto 3) Durata del trattamento della Circolare n. 30 del 14 ottobre 2016 (cfr. contenuti correlati), ha previsto che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.
Il Ministero ribadisce inoltre la possibilità di concedere il trattamento in questione sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, fermo restando l’inizio delle sospensioni o riduzioni d’orario nel 2016, nel rispetto del limite di spesa complessivo e di quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.