Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Decreto del 15 dicembre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla “Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da Covid-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale”.
In particolare, il provvedimento stabilisce che per l’anno 2020 e, comunque, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all’evento improvviso e imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all’art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie viene valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale:
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.