INPS, con circolare n. 62 del 6 maggio 2024, ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Inoltre, ha precisato la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale, previste dal D. Lgs. 4/2024, fornendo le relative istruzioni operative e contabili.
Il decreto, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, contiene, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, nonché di grandi imprese in stato di insolvenza.
Per quanto di competenza dell’INPS, assume rilievo l’art. 3, che reca misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.
In particolare, il comma 1 prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per tali imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS), già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso dell’anno 2024, senza soluzione di continuità.
Successivamente il D.L. 9/2024, recante “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”, ha introdotto una serie di disposizioni volte a tutelare i datori di lavoro appartenenti al settore dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a decorrere dal 4 febbraio 2024, data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Tra le tutele introdotte assume particolare rilievo quella disciplinata dall’art. 4, la quale prevede che l’INPS possa riconoscere una misura di sostegno al reddito, correlata da contribuzione figurativa, in favore dei dipendenti di datori di lavoro privati, in possesso di particolari requisiti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale.
La legge 15 marzo 2024, n. 28, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 4/2024, all’art. 1, c. 2, ha tuttavia abrogato il D.L. 9/2024, disponendo comunque la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel periodo di relativa vigenza.
La medesima legge n. 28/2024 ha altresì trasposto, con alcune modificazioni, nel D.L. 4/2024, le disposizioni contenute nell’abrogato decreto–legge n. 9/2024, mantenendole, quindi, nell’ordinamento giuridico.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS illustra quindi i trattamenti a sostegno del reddito come recati dalla legge di conversione n. 28/2024 (CIGS).