Con Circolare del 24 febbraio 2012, prot. n. 761, la COVIP ha fornito alcune precisazioni in materia di adeguamento dei regolamenti delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici (PIP).
Tali adeguamenti si sono resi necessari a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, il quale ha introdotto nuove disposizioni inerenti alla costituzione e all’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita, determinando, tra l’altro, l’obbligo per le compagnie di assicurazione di rivedere il testo dei regolamenti delle gestioni separate entro il 31 dicembre 2011.
In particolare, l’articolo 6, comma 1, di tale Regolamento (che individua il contenuto standard minimale del Regolamento delle gestioni), prevede che sulla gestione separata possano gravare esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata e le spese sostenute per verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Tali norme si applicano anche ai regolamenti delle gestioni separate relative ai PIP, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
Sul punto la COVIP evidenzia come l’art.7, comma 4, dello Schema di regolamento approvato dalla stessa Commissione con delibera del 31 ottobre 2006 individui puntualmente le voci di costo che possono gravare sul patrimonio della gestione interna separata, non ricomprendono le spese per la remunerazione della società di revisione che, di conseguenza, non sono ammesse.
Ciononostante, la COVIP ha riscontrato come molte compagnie di assicurazione, nell’adeguare i regolamenti delle gestioni separate relative ai PIP alle nuove disposizioni emanate dall’istituto, non abbiano tenuto conto delle previsioni contenute nello Schema, derogatorie della normativa ISVAP rispetto a tale profilo.
In particolare, nei regolamenti sono presenti riferimenti alla possibilità di imputare i costi di remunerazione della società di revisione alla gestione separata, così determinando un disallineamento rispetto alle previsioni contenute nei regolamenti dei PIP.
Con la Circolare in commento, la COVIP ha posto quindi l’accento sulla necessità di assicurare, in generale anche per gli altri possibili profili di sovrapposizione, il rispetto delle indicazioni fornite, chiedendo alle società interessate che, finché tale disallineamento formale permanga, le stesse si astengano comunque dall’imputare alla gestione i costi in questione.