Con sentenza del 01 settembre 2015 n. 17366 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giusta causa del licenziamento comminato al direttore della filiale di una banca che:
– non aveva ottemperato alle procedure interne regolanti il processo di erogazione del credito,
– aveva autorizzato anticipi sulla base di semplici fotocopie di fatture,
– aveva deliberato un considerevole mutuo per un importo superiore a quello consentito e
– aveva permesso ad un terzo estraneo alla banca di accedere alla postazione del terminale con sessione aperta per l’immissione di dati riferibili ad operazioni di mutuo fondiario.
I primi tre comportamenti, infatti, contraddistinguono una gravissima negligenza e superficialità del direttore, idonee ad esporre la banca a rischi di natura economica. Per quanto riguarda invece il quarto, ritenuto dalla Cassazione di maggior gravità, il direttore aveva platealmente violato i precetti di riservatezza e correttezza propri del dipendente bancario e connaturali alla gestione della postazione informatica della filiale, a nulla rilevando, in senso contrario, il rapporto di lunga durata intrattenuto dal terzo con l’istituto.