In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.
Sul punto, evidenzia la Cassazione, deve ritenersi essenziale accertare quali informazioni specificamente fossero state fornite al momento della sottoscrizione del modulo contenente la clausola di inadeguatezza, in modo da poter verificare se, in concreto, l’assenso all’operazione fosse stato garantito da una presa di cognizione effettiva del livello di rischio sottostante.
Quando, come nella specie, il cliente non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, neppure la sua accertata ed eventuale propensione al rischio fa venir meno gli obblighi informativi dell’intermediario, ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono semmai orientare l’individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandole verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, per l’essenziale ragione che quanto più elevato è il rischio dell’investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni suddette.