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Class action: approvata la riforma dal Parlamento

4 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Nella seduta di ieri, 3 aprile, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 844, in materia di azione di classe, con 206 voti a favore, un contrario, e 44 senatori astenuti. Il ddl era già stato approvato dalla Camera lo scorso ottobre. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità della riforma, che trasfondere la disciplina dell’azione di classe, attualmente contenuta nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), all’interno del Codice di procedura civile:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo: l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”). L’azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
  • i destinatari dell’azione, ovvero imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività;
  • i profili procedimentali;
  • le modalità di adesione all’azione, anche successiva alla sentenza che definisce il giudizio;
  • la nuova azione inibitoria collettiva;
  • il compenso derivante dalla cd. quota lite.

E’ previsto che la riforma entri in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Le relative disposizioni si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

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