Con Ordinanza del 09 dicembre scorso, il Tribunale di Napoli ha ammesso un’azione di classe (class action) ex art. 140 bis D.L. 206/2005 contro una banca per illegittimità della clausola denominata “commissione mancanza fondi”.
La clausola prevedeva un versamento a carico del cliente con periodicità trimestrale in caso di esposizione debitoria del conto corrente non affidato.
In particolare, la ricorrente contestava la nullità di tale clausola di “commissione mancanza fondi” sul presupposto che questa:
a) violasse il disposto di cui all’art. 2 L. 2/2009, presentando caratteristiche del tutto assimilabili alla commissione di massimo scoperto;
b) era stata adottata unilateralmente dalla banca attraverso il meccanismo dello jus variandi di cui all’art. 118 TUB, pur rappresentando, in violazione di quanto previsto dalle Disposizioni Banca d’Italia in materia di trasparenza, non una mera modifica delle clausole contrattuali, ma bensì integrazione ed introduzione di nuovi contenuti contrattuali.