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Giurisprudenza

Class action esclusa per gli azionisti: il socio non può essere consumatore

25 Marzo 2015

Tribunale Firenze, 19 Novembre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 19 Novembre 2014, il Tribunale di Firenze ha rigettato un’azione di classe ex artt. 140-bis D.lgs. 206/05 (Cod. Cons.) e 94 D.Lgs. 58/98 (TUF) promossa da piccoli azionisti contro la Banca per il risarcimento del danno da informazioni inesatte e/o incomplete contenute in un prospetto informativo.

Nel caso di specie il Tribunale adito ha ritenuto inammissibile la proposizione della class action in quanto mancherebbe in capo agli istanti il necessario status di consumatori/utenti richiesto proprio dall’art. 140-bis Cod Cons. I piccoli azionisti risparmiatori, infatti, pur non essendo animati da spirito imprenditoriale, risultano comunque detentori di strumenti finanziari (le azioni) con i quali partecipano al capitale di rischio; tale circostanza rende impossibile attribuire alla figura di socio (quand’anche piccolo risparmiatore) la qualifica di consumatore, attesa la possibilità di esercitare diritti propri della qualità di azionista – nella fattispecie, quello di opzione ex art. 2441 c.c. – ed agire come intraneus della società del cui capitale partecipa. Da ciò, l’esclusione di tale soggetto dalla legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di classe ex art. 140bis c. Cons.

Il Tribunale di Firenze aggiunge, peraltro, che la responsabilità civile dell’emittente per le informazioni, prive dei requisiti di verità e completezza, diffuse in merito al valore delle azioni offerte al pubblico, non rientra in una delle ipotesi tipiche di responsabilità contrattuale di cui all’art. 140 bis, co. 2 lett. a) Cod Cons., ma deve piuttosto inquadrarsi nell’alveo della responsabilità extracontrattuale. Le regole destinate a disciplinare il prospetto informativo sono infatti volte a tutelare un insieme indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli di investimento; sicché, in caso di violazione di tali regole, non potrebbe che configurarsi un’ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere (Cass. 14056/2010). In caso di violazione delle regole sugli obblighi informativi relativi al prospetto, non potrà quindi trovare applicazione la disciplina del Cod. Cons. relativa alle pratiche commerciali scorrette (ex lett. c) co. 2 art. 140 bis Cod. Cons.) che, invece, riguarda le condotte del professionista idonee a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche del consumatore medio al quale sono dirette.

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