Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2022, il decreto del Ministero della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022 recante il Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.
Il presente regolamento disciplina l’istituzione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione di classe di cui all’articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché’ l’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell’elenco, nonché’ il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa.
Costituiscono requisiti per l’iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell’elenco:
- essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco;
- avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
- avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;
- svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso: articolazioni territoriali; disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall’assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta, attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; adozione di iniziative pubbliche;
- operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.
Il provvedimento entra in vigore il 27 aprile 2022.