SOMMARIO: Premessa; 1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi; 2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità; 3. Concorso di più class action; 4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d’esibizione, sanzioni; 5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d’adesione post sentenza; 6. Modalità di adesione: forme, prove (affidavit) e inefficacia; 7. Progetto dei diritti individuali omogenei; 8. Compensi e spese procedurali; 9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici; 10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento; 11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione; 12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi; 13. Transazioni, atti d’iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi; 14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti; 15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento; 16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione.
Premessa
La legge 31/2019 ridisciplina radicalmente ambito di applicazione, presupposti, procedimento, metodi di adesione e conseguenze risarcitorie dell’azione collettiva (c.d. class action).
Le nuove disposizioni, non più limitate alla sola tutela dei consumatori, entreranno in vigore il 19 aprile 2020 e non potranno che riguardare violazioni successive a tale data. Per le violazioni pregresse, continueranno ad applicarsi, per i soli consumatori, le disposizioni di cui agli artt. 139-140-bis del d. lgs. 2006/2005 (c.d. Codice del Consumo) abrogati dall’art. 5 della legge.
La riforma ha comportato l’inserzione di un nuovo titolo (VIII-bis) nel Libro Quarto del Codice di procedura civile (c.p.c.).
Il vademecum fornisce una sintetica ricostruzione visiva delle disciplina analizzando le singole norme e premettendo un sintetico abstract dopo ciascuna titolazione
Art. c.p.c. |
Tema sostanziale |
Disciplina |
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1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi Abstract – L’azione di classe viene estesa a tutti i portatori (consumatori e no) di interessi omogeni lesi contro imprese (di qualunque tipo) e gestori di servizi pubblici. L’azione individuale resta possibile soffrendo però di alcuni limiti (cfr. punto 10). Non sono ammessi interventi di terzi. |
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840-bis |
Ambito applicativo |
Tutela dei “diritti individuali omogenei” di chiunque (anche non consumatori) |
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Soggetti attivi |
Chiunque sia titolare del diritto omogeneo che si pretende leso oppure un’associazione/organizzazione non lucrativa che persegua statutariamente tali fini e sia iscritta in un pubblico registro tenuto dal Ministero Giustizia |
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Soggetti passivi |
Imprese (senza limitazioni dimensionali o merceologiche) e/o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità |
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Oggetto |
Atti e comportamenti dei soggetti passivi nell’esercizio delle loro attività |
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Azione individuale |
Ammessa (al di fuori dell’azione di classe). V. però art. 840-undecies |
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Intervento di terzi (art. 105 c.p.c) |
Non ammesso |
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Effetto di accordi transattivi |
Se sono tali da far venir meno i ricorrenti e nessun aderente si costituisce nel termine fissato dal giudice (fra 60 e 90 gg), l’azione si estingue |
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2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità Abstract – La domanda si presenta con ricorso, si svolge con rito sommario ed è soggetta a filtro di ammissibilità limitato a casi specifici. La relativa ordinanza è impugnabile. |
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840-ter |
Forma della domanda |
Ricorso |
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Competenza per materia |
Tribunale Sezione Specializzata Imprese (SPI) |
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Competenza per territorio |
Tribunale SPI della sede del soggetto passivo |
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Rito applicabile |
Sommario ex art. 702-bis ss. c.p.c. |
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Rito modificabile |
No |
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Sospensione |
Possibile se su fatti rilevanti per la decisione pende istruttoria davanti a un’autorità indipendente o un giudizio amministrativo |
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Interferenze con altri procedimenti |
Sono salve le diposizioni del d. lgs. n. 3/2017 (risarcimenti per danni da azioni anticoncorrenziali) |
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Termine di emanazione sentenza |
30 gg. dalla discussione orale |
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Filtro di ammissibilità |
Sì, da pronunciarsi con ordinanza |
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Termine di pronuncia sul filtro |
30 g. dalla prima udienza |
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Casi di inammissibilità |
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Riproponibilità azione dichiarata inammissibile |
Sì, ma solo se mutino le circostanze o si deducano nuove ragioni di fatto o di diritto |
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Impugnabilità delle ordinanze |
Sì, sia di rigetto che di accoglimento |
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Forma dell’impugnazione |
Reclamo alla Corte d’Appello |
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Termine di impugnazione |
30 gg. dalla comunicazione/notifica dell’ordinanza |
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3. Concorso di più class action Abstract – In linea di principio è vietato il concorso di più class action, salvo alcune eccezioni. |
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840-quater |
Divieto di azioni plurime |
Sì, dopo la pubblicazione nel portale dei servizi telematici (v. punto 16), ulteriori class action non sono più proponibili. Quelle presentate fra deposito del ricorso e pubblicazione nel portale vengono riunite alla principale |
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Eccezioni al divieto |
Sì, se:
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Violazione del divieto |
Cancellazione dal ruolo della causa successiva e divieto di riassunzione |
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4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d’esibizione, sanzioni Abstract– A causa instaurata, l’adesione è possibile entro ampi termini temporali. L’adesione non rende l’aderente parte del processo. L’istruttoria è snella, è ammessa la CTU e il giudice può avversi di statistiche e presunzioni semplici, ordinare l’esibizione di prove (assistita da sanzioni). Una speciale disciplina è prevista per informazioni che abbiano carattere di riservatezza. |
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840- quinquies |
Termini per l’adesione |
Termine perentorio fissato dal tribunale tra i 60 e i 150 gg. dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di ammissione sul portale telematico |
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Diritti dell’aderente |
Non è parte del procedimento, ma può accedere al fascicolo informatico e riceve ogni comunicazione a cura della cancelleria |
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Atti istruttori |
Disposti dal tribunale senza formalità non essenziali al contraddittorio. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici |
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Eventuale nomina di CTU |
Spese e anticipi a carico del resistente |
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Esibizione delle prove |
Solo su istanza motivata del ricorrente il giudice può ordinarne l’esibizione al resistente purché rilevanti e nella sua disponibilità |
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Individuazione delle prove |
Ad opera del giudice che ne circoscrive gli elementi distintivi o le categorie rilevanti, individuate mediante riferimento a caratteristiche comuni |
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Disamina e valutazione dell’ordine d’esibizione |
Il giudice analizza sia l’adeguatezza della domanda di esibizione ai fatti e alle prove a supporto, che la portata e i costi dell’esibizione, e valuta il contenuto di riservatezza delle prove di cui è richiesta l’esibizione |
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Informazioni riservate |
informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone e imprese oltre ai segreti commerciali, se l’ordine o richiesta di esibizione le contempla, sono sottoposte a specifiche ed adeguate misure di tutela disposte dal giudice (porte chiuse, limitazione titolati alla visione, sintesi aggregate e “anonime”) |
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Diritto della parte soggetta a istanza di esibizione |
Essere sentita prima che il giudice provveda |
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Mancato rispetto dell’ordine di esibizione o inadempimento |
Sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto |
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Distruzione prove rilevanti |
Salvo si tratti di un reato, sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto |
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Provvedimento |
Sentenza |
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Pubblicazione |
Entro 15 gg. dal deposito |
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5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d’adesione post sentenza Abstract – Secondo uno schema organizzativo prossimo a quello concorsuale, la sentenza di accoglimento nomina un giudice delegato alla procedura e un rappresentante comune degli aderenti (con funzioni gestionali, amministrative e di rappresentanza processuale) e consente l’adesione alla class action successiva alla pronuncia stessa. |
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art. 840-sexies
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Sentenza di accoglimento e conseguenze su domande risarcitorie o restitutorie; definizione e accertamento lesione di diritti individuali omogenei Documentazione da produrre |
Il tribunale:
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Apertura della procedura adesiva post-sentenza |
La sentenza dichiara aperta la procedura di adesione e fissa termine tra 60 e 150 gg. dalla data di pubblicazione della sentenza |
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Nomina giudice delegato e rappresentante comune |
La sentenza nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti, che è pubblico ufficiale. Determina il fondo spese a carico di ogni aderente |
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6. Modalità di adesione: forme, prove (affidavit) e inefficacia Abstract – L’adesione è possibile senza assistenza di difensore e richiede formalità minime. Fra le prove producibili rientrano anche dichiarazioni testimoniali (una sorta di “affidavit”). |
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art. 840-septies |
Forma di adesione |
Inserimento della domanda nel fascicolo informatico |
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Elementi essenziali della domanda (a pena di inammissibilità) |
1) indicazione del tribunale e dati relativi all’azione 2) dati identificativi dell’aderente 3) indirizzo pec o recapito certificato 4) oggetto 5) fatti costitutivi della domanda 6) indice dei documenti probatori 7) attestazione di veridicità sub poena 8) conferimento di rappresentanza al rappresentante comune 9) dati per l’eventuale accredito 10) dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese |
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Dichiarazioni testimoniali di terzi |
Rilasciate da terzi capaci di testimoniare (identità accertata da avvocato come pubblico ufficiale) e liberamente valutate dal giudice. |
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Modalità produzione documentale |
Inserimento nel fascicolo informatico |
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Inefficacia dell’adesione |
In caso di revoca del potere di rappresentanza al rappresentante comune, è rilevabile d’ufficio |
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7. Progetto dei diritti individuali omogenei Abstract – Si tratta di una fase procedimentale essenziale per l’individuazione degli aderenti e per la verifica del loro diritto. Analogamente alla formazione di uno stato passivo fallimentare, il rappresentante comune (avvalendosi, se del caso, di esperti tecnici) redige un progetto in cui espone la sua posizione su ciascuna adesione. Il resistente e gli aderenti possono presentare osservazioni. Il piano è approvato dal Giudice Delegato con decreto immediatamente esecutivo. |
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art. 840-octies |
Memoria del resistente |
Entro 120 gg. dall’apertura della procedura adesione post-sentenza |
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Predisposizione del progetto |
Il rappresentante comune predispone, deposita e comunica alle parti il progetto entro 90 gg. dalla scadenza di cui sopra motivato per ciascuna domanda e può chiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti tecnici per la valutazione dei fatti |
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Osservazioni e documenti integrativi di resistente e aderenti |
Entro 30 gg. dalla comunicazione del progetto |
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Mezzi di prova ammessi |
Solo documentali |
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Variazioni al progetto |
Il rappresentante comune può apportarle e depositarle entro 60 gg. dalla scadenza di cui sopra |
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Decreto di accoglimento |
Il giudice delegato, se accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, con decreto motivato condanna il resistente al pagamento di somme o cose a titolo risarcitorio o restitutorio. |
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Esecutività del decreto |
Sì, immediata |
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8. Compensi e spese procedurali Abstract – Sono previsti compensi (muniti di privilegio) e rimborsi spese in favore del rappresentante comune e dei legali del ricorrente. |
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art. 840-novies |
Compenso del rappresentante comune |
Liquidato dal giudice con il decreto di cui all’articolo 840/octies in misura percentuale sul complessivo dovuto agli aderenti e proporzionale al numero dei componenti la classe (oltre al rimborso delle spese documentate):
importi aumentabili o diminuibili del 50% in ragione di: complessità dell’ incarico; ricorso a coadiutori; qualità della prestazione; sollecitudine di gestione; numero aderenti |
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Spese legali del ricorrente dei ricorrenti di azioni riunite |
Somma ulteriore (compenso premiale) rispetto a quanto liquidato a titolo di risarcimento o restituzione a ciascun aderente, calcolato come da tabella di cui sopra |
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Spese legali per gli aderenti |
Nessuna |
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9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici Abstract – La sentenza è impugnabile dagli aderenti solo per cause di revocazione o per collusione delle parti. |
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art. 840-decies |
Legittimati |
Soggetti attivi aderenti |
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Termini di impugnazione |
Non si applica l’art. 325 c.p.c. (30 gg da notifica). Vale termine generale di 6 mesi |
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Casi di impugnabilità |
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10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento Abstract – Il decreto di approvazione del progetto è impugnabile con ricorso dal ricorrente, dal resistente e dal rappresentante comune. L’impugnazione è decisa dal tribunale in via sommaria e non sospende l’esecutività del decreto. Le azioni individuali sono ammesse solo in caso di revoca dell’adesione. |
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art. 840-undecies |
Legittimati all’impugnazione |
Resistente, rappresentante comune e avvocati del ricorrente |
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Forma |
Ricorso |
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Termine |
Deposito in cancelleria entro 30 gg. dalla comunicazione del decreto |
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Contenuto |
– indicazione del tribunale competente – generalità del ricorrente e elezione di domicilio nel comune del giudice adito; – esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e relative conclusioni |
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Efficacia sospensiva del decreto |
No |
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Nuovi mezzi di prova o nuovi documenti |
Non ammessi (salvo documenti di cui la parte dimostri l’incolpevole impossibilità di depositarli nella fase precedente) |
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Udienza di comparizione |
Fissata dal presidente del tribunale entro 40 gg. dal deposito del ricorso e comunicata ai controinteressati |
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Termine di costituzione del resistente |
5 gg. prima dell’udienza |
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Atto di costituzione |
Memoria |
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Decreto di conferma, modifica o revoca |
Il tribunale provvede entro 30 gg. dall’udienza di comparizione |
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Intervento di interessati |
Ammesso entro e non oltre il termine di costituzione |
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Provvedimento |
Decreto di conferma, revoca o modifica del decreto impugnato |
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Termine emanazione provvedimento |
30 gg. dall’udienza di comparizione |
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Azione individuale dell’aderente |
Ammessa previa revoca della domanda di adesione prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti |
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11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione Abstract – L’adempimento spontaneo del resistente soccombente comporta l’accantonamento delle somme, la rapida formazione di un piano di riparto. Il piano è impugnabile come da punto 10. |
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art. 840-duodecies |
Effetti dell’adempimento spontaneo |
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Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune |
Nessuno |
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Opposizione |
Ammessa |
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Legittimati all’opposizione |
Rappresentante comune, soggetto passivo debitore, avvocati del ricorrente |
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Termini e procedimento |
Come da punto 10 |
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12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi Abstract – In assenza di adempimento spontaneo, l’esecuzione è promossa e gestita (anche sul versante passivo: opposizioni) solo dal rappresentante comune (escluse le azioni individuali), cui spetta un compenso aggiuntivo in regime di privilegio. |
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art. 840-terdecies |
Soggetto legittimato all’esecuzione |
Solo il rappresentante comune su autorizzazione del G.D. del tribunale (salvo per impugnazione di atti di questi ultimi) |
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Soggetto legittimato a resistere nelle opposizioni |
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Azioni esecutive individuali |
Non ammesse |
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Somme ricavate da provvedimenti non definitivi |
Accantonate secondo modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione |
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Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune |
Liquidato dal giudice: massimo 10% del ricavato |
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Privilegi |
Credito del rappresentante comune per compensi (generale e aggiuntivo) sino al 75% dei beni esecutati |
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13. Transazioni, atti d’iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi Abstract – Le transazioni possono essere proposte dal giudice o dal rappresentante comune. Gli aderenti possono contestare entro un breve termine (opera il silenzio-assenso). Gli aderenti dissenzienti possono revocare al rappresentante comune il potere di firma dell’accordo. Tale firma è apposta previa autorizzazione del G.D. La transazione è di per sé titolo esecutivo. |
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art. 840-quaterdecies |
Iniziativa del Tribunale |
Formulazione di proposta, ove possibile e prima della discussione orale. |
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Presupposti |
Valore della causa e questioni di facile e pronta soluzione in diritto |
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Modalità di adesione |
Dopo la pubblicazione dell’accordo transattivo o conciliativo nel portale telematico, ciascun aderente può dichiarare di volervi aderire |
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Iniziativa del rappresentante comune |
Dopo la sentenza di accoglimento, può predisporre con il soggetto passivo uno schema di accordo |
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Contestazioni degli aderenti |
Inseribili nel fascicolo informatico |
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Termine di contestazione |
Entro 15 gg dalla comunicazione |
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Mancata contestazione |
Accettazione della proposta transattiva |
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Adesione del ricorrente |
Entro 15 gg dalla comunicazione |
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Autorizzazione alla stipulazione |
Emanata dal G.D. entro 30 gg. dal termine di cui sopra |
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Facoltà degli aderenti contestanti |
Privazione del potere di stipula in capo al rappresentante comune |
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Natura di titolo esecutivo della transazione |
Sì, immediata. |
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Formalità del precetto |
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Azione promosse da associazioni / organizzazioni |
L’articolo è applicabile in quanto compatibile e può riguardare anche il risarcimento del danno o le restituzioni ad aderenti non contestanti |
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14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti Abstract – La procedura di adesione si chiude per totale soddisfacimento o incapienza. La chiusura è disposta con provvedimento del G.D. e libera le azioni esecutive individuali. |
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art. 840-quinquies decies |
Condizioni |
a) riparto eseguito sino a concorrenza dei crediti degli aderenti b) l’impossibilità di pervenire ad un ragionevole soddisfacimento dei crediti degli aderenti (tenendo conto anche dei costi) |
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Atto di chiusura |
Decreto motivato del G.D. |
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Reclamo |
Ammesso |
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Procedura di reclamo |
Come da punto 10 |
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Effetti della chiusura |
Diritto dei singoli di aderenti di agire per la quota di credito insoddisfatta maggiorata di interessi |
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15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento Abstract – Si tratta di un procedimento alternativo alla class action volto non a risarcire un danno ma a far cessare o a prevenire il ripetersi o il reiterarsi di una condotta scorretta. E’ gestita con rito camerale e prevede la possibilità di introdurre penali per il mancato rispetto dello statuito nonché la diffusione del provvedimento. |
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art. 840-sexiesdecies |
Presupposti |
Atti e comportamenti, commissivi e omissivi, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti |
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Soggetti attivi |
Chiunque vi abbia interesse e associazioni / organizzazioni legittimate alla class action |
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Soggetti passivi
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Come per class action |
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Provvedimento richiedibile |
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Forma provvedimento |
Decreto |
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Pubblicazione / diffusione del decreto |
Possibile in modi, in tempi e con mezzi stabiliti dal giudice con il decreto stesso |
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Procedimento |
Camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e, in quanto compatibile il procedimento di cui al punto 4 |
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Forma dell’atto |
Ricorso |
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Giudice competente |
Tribunale SPI della sede del soggetto passivo |
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Mezzi istruttori |
Nessuna limitazione. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici |
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Provvedimento reclamabile |
Sì |
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Giudice competente per il reclamo |
Corte d’Appello |
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Termine reclamo |
10 gg. dalla comunicazione o dalla notifica |
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Class action e azione inibitoria contestuali |
Separazione della cause disposta d’ufficio. |
16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione
L’art. 2 della L. 31/2019 ha introdotto due ulteriori articoli nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. (rispettivamente, 196/bis e 196/ter), con cui rispettivamente si prevede la comunicazione attraverso PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall’aderente (c.d. SERC), e la creazione di un elenco (da istituirsi con DM Giustizia) delle associazioni / organizzazioni abilitate a promuovere class action o azioni inibitorie collettive.
La norma dispone altresì che il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia deve inviare alla PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si sia registrato mediante apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. Si rammenta che tali atti sono:
- ricorso per class action
- ordinanza su filtro di ammissibilità (sia in caso di ammissione che di rigetto)
- sentenza di accoglimento o di rigetto della class action includente la nomina del rappresentante comune
- adesione alla class action (area informatica specifica)
- impugnazione della sentenza
- proposta transattiva d’iniziativa del giudice
- schema di proposta transattiva d’iniziativa del rappresentante comune
- autorizzazione del rappresentante comune alla firma della transazione