Il presente contributo analizza la recente Decisione EBA/DC/558 che definisce, in conformità con il Regolamento MiCAR sui mercati delle cripto-attività, alcuni aspetti procedurali relativi agli ART ed EMT qualificati come token significativi.
Lo scorso 22 ottobre 2024, l’EBA ha pubblicato la Decisione EBA/DC/558 (di seguito, la “Decisione”) che definisce, in conformità con il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (il c.d. “MiCAR”, di seguito anche il “Regolamento”) [1], alcuni aspetti procedurali relativi agli Asset Referenced Token (di seguito, “ART”) ed E-Money Token (di seguito “EMT”) qualificati come significativi.
La qualifica dei token ART ed EMT come significativi determina, infatti, plurime rilevanti conseguenze; nello specifico,
- la necessità di stabilire regole sul giudizio di significatività, sia nel caso in cui venga eseguito d’ufficio dall’EBA sia nel caso di richiesta volontaria da parte dell’emittente;
- la necessità di stabilire regole procedurali – ulteriori e di dettaglio rispetto a quelle delineate agli artt. 43, 44, 56 e 57 del Regolamento – al fine di facilitare i rapporti tra l’EBA, gli emittenti, le autorità competenti, nonché la BCE e le altre banche centrali;
- il trasferimento della vigilanza dall’autorità nazionale competente all’EBA (ex 43, settimo paragrafo e 56, sesto paragrafo del Regolamento);
- la necessità di stabilire regole che disciplinino il rapporto tra l’EBA e l’autorità nazionale durante il periodo di transizione, ossia tra il momento in cui la funzione di vigilanza su ART ed EMT compete all’autorità nazionale e quello a partire dal quale tale competenza spetta all’autorità europea.
In tale contesto, la Decisione si prefigge di
- aumentare la trasparenza sulle tempistiche del giudizio di significatività,
- stabilire un approccio strutturato sulla valutazione di significatività,
- assicurare la regolarità e la prevedibilità del processo, pur con un approccio di flessibilità, e
- limitare i rischi di contestazioni legali aventi ad oggetto la valutazione di significatività dell’EBA.
Tanto premesso, a tal fine, la Decisione disciplina, sebbene non in modo integrale, i seguenti aspetti
- informazioni e procedimento per la valutazione di significatività dei token ART ed EMT da parte dell’EBA;
- trasferimento delle responsabilità di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA;
- istituzione di collegi di vigilanza per gli ART e gli EMT significativi.
1. Sulle informazioni e sul procedimento per la valutazione di significatività dei token ART ed EMT da parte dell’EBA (artt. 1 – 4 e 9 – 10 della Decisione)
La Decisione evidenzia che, sulle richieste di valutazione di significatività volontarie, ossia quelle promosse su iniziativa dell’emittente stesso (ex artt. 44 e 57 del Regolamento), l’autorità nazionale competente presenta all’EBA le informazioni delineate nell’allegato 1 della Decisione, ossia riguardanti
- l’emittente;
- il token e
- i criteri di significatività.
Viceversa, per quanto concerne le valutazioni di significatività eseguite d’ufficio (ex artt. 43 e 56 del Regolamento), si evidenzia che le autorità competenti presentano all’EBA l’11 marzo e l’11 settembre di ogni anno solare le informazioni delineate
- nell’Implementig Regulation sulla rendicontazione degli ART ed EMT ai sensi degli artt. 22 e 58, terzo paragrafo, del Regolamento e
- nelle Linee guida dell’EBA (di prossima pubblicazione)
che si riferiscono ai seguenti due periodi di riferimento: dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
Fermo quanto sopra, l’EBA effettua la valutazione e la rivalutazione di significatività una volta all’anno e può effettuare valutazioni o rivalutazioni aggiuntive, qualora lo ritenga necessario.
La valutazione o rivalutazione periodica di significatività da parte dell’EBA viene sottoposta al Crypto Assets Standing Committee (il c.d. CASC) previsto ai sensi dell’art. 118 del Regolamento. Qualora tale decisione riguardi la rivalutazione di un ART o di un EMT già classificato in precedenza come significativo, la bozza di decisione sulla significatività viene presentata anche al College of Supervisor (di seguito “CoS”) previsto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento. Il CASC e, se del caso, i membri del CoS forniscono commenti all’EBA.
In seguito, l’EBA notifica la bozza della decisione sulla significatività al Bord of Supervisor dell’EBA (di seguito “BoS”), all’emittente, all’autorità competente dello Stato membro dell’emittente, alla BCE e, se l’emittente ha sede in uno Stato membro la cui moneta ufficiale non è l’euro, o se l’ART o l’EMT fanno riferimento a una moneta ufficiale di uno Stato membro che non è l’euro, alla banca centrale di tale Stato membro per fornire commenti all’EBA secondo il modello di comunicazione previsto all’allegato 2 della Decisione.
La decisione finale sulla significatività è sottoposta all’approvazione del BoS
- entro e non oltre quindici giorni lavorativi, in caso di richiesta volontaria o
- entro trenta giorni lavorativi
decorrenti dal termine indicato nella bozza di decisione dell’EBA e immediatamente dopo l’approvazione viene notificata ai soggetti interessati.
Tanto evidenziato, la Decisione (art. 9) delinea anche, nel caso in cui sia necessario, le modalità per il coinvolgimento degli stakeholders nella procedura sul giudizio di significatività degli ART o EMT.
Infine, la Decisione (art. 10) prevede che avverso la valutazione finale dell’EBA, un’autorità competente o l’emittente possa presentare ricorso ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro tre mesi dalla data di notifica della decisione.
2. Sul trasferimento delle responsabilità di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA (artt. 5 – 7 della Decisione)
La Decisione prevede inoltre che, entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della bozza di decisione sulla valutazione positiva di significatività, l’EBA prepara un elenco di informazioni (sul modello di cui all’allegato 3 della Decisione) necessarie per un’efficace vigilanza sull’emittente e si confronta con la pertinente autorità nazionale competente per confermarne il suo contenuto (il c.d. “handover file”) ed eventualmente integralo o modificarlo.
Ad ogni modo, prima del trasferimento delle responsabilità di vigilanza, l’autorità la cui competenza termina si mette in contatto con l’autorità che assume la competenza senza indebiti ritardi dopo l’avvio formale di qualsiasi procedura di vigilanza che richieda una decisione e si adopera per completare qualsiasi procedura di vigilanza pendente che richieda una decisione prima della data effettiva del trasferimento delle responsabilità di vigilanza.
Dopo l’effettivo trasferimento delle responsabilità di vigilanza all’EBA, quest’ultima richiede una riunione introduttiva con l’autorità competente e l’emittente di ART o EMT classificato come significativo, al fine di stabilire le modalità per lo scambio di informazioni riservate con l’emittente.
A seguito della classificazione come significativo di un ART o un EMT, gli emittenti segnalano all’ABE le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, nonché le altre informazioni necessarie a fini di vigilanza, come indicato nelle Linee guida di iniziativa dell’ABE (di prossima pubblicazione) per assistere le autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza ai sensi dei titoli III e IV del Regolamento.
3. Sull’istituzione dei collegi di vigilanza per gli ART e gli EMT significativi
La Decisione, infine, evidenzia che ai fini della tempestiva costituzione dei collegi di vigilanza ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento, gli emittenti di ART e EMT significativi segnalano all’EBA – entro 10 giorni dalla data di notifica della decisione finale di significatività – le informazioni previste nei modelli di cui all’allegato 4, compilati secondo le istruzioni di cui all’allegato 5 della Decisione.
[1] Si veda in tal senso le seguenti disposizioni del MiCAR
- 43 e 44 che definiscono rispettivamente i criteri per classificare come significativo un ART e la procedura che consente a un emittente di richiedere che i loro ART siano classificati come token collegati ad attività significativi;
- 56 e 57 che definiscono rispettivamente i criteri per classificare come significativo un EMT e la procedura che consente a un emittente di richiedere che i loro EMT siano classificati come token di moneta elettronica significativi;
- 117 e 119 che definiscono rispettivamente la responsabilità dell’EBA in materia di vigilanza sugli emittenti di ART e EMT significativi e l’istituzione da parte dell’EBA di un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un ART ed EMT significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento.