La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5179 del 27 febbraio 2025 (Pres. L.A. Scarano, Rel. F. Fiecconi), si è pronunciata sulla concorrenza tra clausola a prima richiesta e la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c., nell’ambito di una fideiussione.
Secondo la Suprema Corte «in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell’art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale»
La Suprema Corte, poi, aggiunge che «ove l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall’autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l’impedimento della decadenza si determina anche solo con un’attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un’azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta».
Nel caso di specie, è stata confermata la decisione della Corte d’Appello, la quale, dopo aver ritenuto fondata l’eccezione di nullità parziale della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., ha riqualificato il negozio come un contratto autonomo di garanzia.
Inoltre, la Corte d’Appello ha considerato che la presenza di una clausola “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., comporta il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale essendo sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.