1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, purché al momento della conclusione di detto contratto di novazione il consumatore fosse cosciente del carattere non vincolante di detta clausola nonché delle conseguenze da essa derivanti, sicché la sua adesione a detto contratto di novazione sia frutto di un consenso libero e informato, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di novazione tra un professionista e un consumatore, le cui clausole non sono state oggetto di negoziato individuale, e che è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti, tale professionista fornisca a detto consumatore le informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere eventualmente abusiva, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
*Testo della sentenza disponibile in francese