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Giurisprudenza

Clausola di cambio abusiva ed effetti sul contratto di mutuo

30 Maggio 2023

Corte di giustizia UE, Sez. VIII, 27 aprile 2023, C‑705/21 – Pres. Safjan, Rel. Jääskinen

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza 27 aprile 2023, C‑705/21, la Corte di giustizia UE ha espresso alcuni principi sulle conseguenze della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, connesse al carattere abusivo della clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore.

Tali principi vanno ad interpretare le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

In particolare, la Corte UE ha precisato che, nel caso in cui una clausola che trasferisce il rischio di cambio al consumatore sia considerata abusiva e invalidi il relativo contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, deve escludersi che lo stesso contratto possa essere dichiarato valido con adeguamento degli obblighi del consumatore derivanti dalla clausola di cambio mediante la semplice modifica della valuta del contratto stesso e del tasso di interesse ivi stabilito, oppure mediante l’imposizione di un limite massimo al tasso di cambio della suddetta valuta.

Allo stesso modo la suddetta clausola di cambio ed il contratto di mutuo da essa invalidato non può essere mantenuto in vigore con la sostituzione di tale clausola con disposizioni di diritto nazionale generiche nel caso in cui venga emanata una normativa nazionale che prevede la conversione in valuta nazionale dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, e tale sostituzione avvenga nel periodo compreso tra la data della sua conclusione e quella di entrata in vigore della legge.

Questo nella misura in cui tali norme di diritto nazionale non possono sostituire in modo utile la clausola attraverso la mera sostituzione da parte del giudice nazionale, senza quindi un ulteriore intervento da parte di quest’ultimo che equivarrebbe ad una revisione del contenuto della clausola abusiva.

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