L’indennizzo incassato dalla società in esecuzione di una clausola contrattuale “di garanzia” costituisce, ai fini fiscali, un componente attivo del reddito imponibile della contribuente ai sensi dell’art. 88, terzo comma, lett. a), d.P.R. n. 917, del 1986, il quale considera sopravvenienze attive anche «le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86».