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Giurisprudenza

Clausola di recesso per giusta causa a favore della banca: riconoscibili le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria e di bollo

22 Marzo 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9506 – Pres. Chindemi, Rel. Stalla

In detta pronuncia, la Cassazione si sofferma sulla possibilità di riconoscere le agevolazioni fiscali in materia di imposta ipotecaria e di bollo ex art. 15 DPR 601/73 su contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, nel caso di clausola di recesso anticipato non a favore, come avviene in molti casi, del debitore, ma a favore dell’istituto di credito.

Ribadisce la Suprema Corte che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi da legge, priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio-lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito.

Non così se la clausola di recesso è collegata alla sussistenza di gravi inadempimenti e, comunque, di una giusta causa impeditiva del normale svolgimento del rapporto secondo la natura e gli scopi suoi propri, nel qual caso non viene meno la ratio agevolativa, in quanto non si determina quella degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse della banca che – come detto – la giurisprudenza pone a fondamento della decadenza dalla agevolazione in fattispecie di recessoad nutum della banca stessa.


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