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Giurisprudenza

Clausola floor vessatoria senza correttivo

22 Settembre 2022

Corte di Appello di Milano, 6 settembre 2022, n. 2836 – Pres. Bonaretti, Rel. Milone

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 2836 del 6 settembre 2022, la Corte d’Appello di Milano (Pres. Bonaretti; Rel. Milone) ha affrontato il tema della vessatorietà della clausola floor applicata ai contratti di mutuo bancario a tasso variabile.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevedeva che il tasso variabile si determinasse in funzione di un parametro di riferimento (Euribor) sommato allo spread concordato.

La clausola floor fissa a zero il valore minimo da attribuire al parametro di riferimento, con l’effetto di mantenere il tasso globale non inferiore allo spread concordato, anche laddove il parametro di riferimento avesse assunto un valore negativo.

Nel sindacare la suddetta clausola floor, il cliente consumatore della banca ne contesta la vessatorietà.

Nel richiamare l’art. 33 del Codice del Consumo, la Corte d’Appello di Milano ricorda come debba considerarsi vessatoria quella clausola che, malgrado la buona fede, determina per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto

Con riferimento alla clausola floor, questa non può considerarsi afferente ad una prestazione essenziale e quindi caratterizzante il contratto. Infatti, laddove non prevista, il contratto di mutuo a tasso variabile manterrebbe la sua piena validità ed efficacia. 

Diversamente, in mancanza di un analogo meccanismo correttivo per il cliente consumatore, quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione contraria di una clausola cap ovvero dalla riduzione dello spread, la clausola floor deve ritenersi vessatoria, configurando quel significativo squilibrio richiamato dal suddetto articolo 33 Codice del Consumo.

Tale squilibrio non rileva in termini di convenienza economica, ma attiene agli obblighi e diritti nascenti dal contratto, consentendo ad una sola delle parti di beneficiare delle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.

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