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Giurisprudenza

Clausola penale e debenza delle somme dovute ex art. 1591 cod. civ. nell’affitto d’azienda

27 Gennaio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Cassazione Civile, Sez. VI, 09 dicembre 2015, n. 24910

Di cosa si parla in questo articolo

A mezzo della pronunzia in esame la Suprema Corte ha ribadito il principio, già efficacemente espresso da Cass. n. 15301/2000, secondo cui la norma di cui all’art. 1591 cod. civ. è applicabile a tutti i tipi di contratto mediante i quali sia concessa l’utilizzazione di un bene verso la corresponsione di un corrispettivo, nell’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo.

Nel caso di specie le parti avevano pattuito una penale da corrispondersi in caso di inadempimento dell’affittuario d’azienda alla obbligazione di pagamento del corrispettivo per il godimento della medesima; conseguentemente, afferma la Corte, essa giammai avrebbe potuto integrare liquidazione forfettaria ed anticipata della somma dovuta ex art. 1591 cod. civ., ma esclusivamente del lucro cessante e del danno emergente cagionati dalla mancata protrazione del rapporto fino alla scadenza.

A ciò dovendosi aggiungere, prosegue la Corte, che, in generale, qualora le parti pattuiscano una clausola penale da corrispondersi in caso di ritardato adempimento all’obbligazione di restituzione del bene alla cessazione del rapporto, essa non ricomprenderebbe – salvo che ciò sia stato oggetto di espressa pattuizione – il corrispettivo dovuto per l’illegittima protrazione del godimento del bene, ma esclusivamente il maggior danno rispetto a quest’ultimo.

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