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Giurisprudenza

Clausola rischio cambio: va valutata la causa concreta del contratto

6 Dicembre 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 30 ottobre 2023, n. 30063 – Pres. Scarano, Rel. Ambrosi

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 30063 del 30 ottobre 2023 la Terza Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi) si è espressa in ordine alla validità della clausola di rischio cambio presente in un contratto di leasing.

In particolare, rispetto a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 23 febbraio 2023 n. 5657, la presente sentenza impone di valutare la clausola di rischio cambio avuto riguardo alla causa concreta del contratto (e non della clausola stessa).

Il dibattito circa la validità della clausola di rischio cambio si era infatti mosso in relazione alla sua autonomia rispetto al contratto di leasing, che aveva portato parte della giurisprudenza e dottrina a qualificarla come un derivato implicito.

Sul punto le citate Sezioni Unite avevano escluso la natura di derivato implicito della clausola, ritenendo altresì che il giudizio di meritevolezza andasse condotto con riguardo “allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà”.

La presente pronuncia precisa ulteriormente tale principio delle Sezioni Unite, affermando che:

La clausola [di rischio cambio va valutata] con riguardo allo scopo perseguito dalle parti, con la precisazione che tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, che non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo sia la fase precontrattuale sia quella dell’attuazione del rapporto ed esigendo la necessaria valutazione globale dell’assetto degli interessi, in relazione al risultato sostanziale ed al fine perseguito”.

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