Con l’Ordinanza in esame, il Tribunale di Bari ha affermato che, ai fini della rilevazione dell’usurarietà del tasso convenuto, occorre tenere conto sia degli interessi moratori, sia delle altre voci (commissioni e spese) che concorrono a formare il carico economico del cliente. Per l’effetto, la pattuizione di una c.d. clausola di salvaguardia, che ancori la misura degli interessi moratori al tasso soglia, è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del contratto.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha dunque sospeso (in ragione della rilevata usurarietà) la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo. Il contratto di mutuo fondiario azionato dalla Banca, infatti, prevedeva – in aggiunta agli interessi, per i quali era stata pattuita la detta clausola di salvaguardia – anche una commissione per estinzione anticipata e le spese di assicurazione.