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Giurisprudenza

Clausola statutaria di prelazione: inopponibilità della cessione ed esclusione del diritto al riscatto

13 Gennaio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Cassazione Civile, Sez. I, 02 dicembre 2015, n. 24559

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza di specie la Suprema Corte ha ribadito che alla clausola statutaria di prelazione deve riconoscersi efficacia reale. La cessione di partecipazione sociale realizzata in violazione della medesima, prosegue la Corte, determina l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione stessa ‒la quale resta, però, valida tra le parti stipulanti‒ nonché l’obbligo, per il socio inadempiente, di risarcire il danno eventualmente cagionato al socio prelazionario pretermesso; al quale, tuttavia, non può riconoscersi il diritto al riscatto della partecipazione sociale, mediante la proposizione di una domanda di retratto, non integrando, quest’ultimo, rimedio generale in caso di inadempimento di obbligazioni contrattuali, ma solo forma di tutela specificamente apprestata dalla legge alle sole fattispecie di prelazione legali, e non convenzionali, quale è a dirsi quella di specie.

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