Con ordinanza del 16 luglio 2015, C-539/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale in forza della quale il consumatore, in quanto debitore esecutato in un procedimento di esecuzione ipotecaria, possa proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione all’esecuzione unicamente quando il giudice di primo grado non ha accolto il motivo di opposizione relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e ciò sebbene il professionista, per contro, possa proporre appello contro qualsiasi decisione che dispone la conclusione della procedura, a prescindere dal motivo sul quale la stessa si basi.
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