Con il Provvedimento in oggetto, il Tribunale di Napoli si è espresso in materia di superabilità del giudicato implicito dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle cause C-693/19, C-831/19.
Nel caso di specie si trattava di una pronuncia su istanza per la sospensione dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti di un consumatore su un credito ceduto.
Nel richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla possibilità, a determinate condizioni, di superare il giudicato implicito formatosi nei confronti del consumatore, il giudice provvedeva a rilevare d’ufficio le questioni relative:
- alla qualificabilità dell’esecutato quale consumatore all’atto della conclusione del contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo;
- alla possibile vessatorietà (art. 33 cod. cons.) della clausola relativa all’interesse moratorio, avuto anche riguardo alla sentenza della Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11;
- alle conseguenze dell’eventualmente accertata vessatorietà della clausola relativa all’interesse moratorio.
Con riferimento alla richiamata sentenza della CGUE, il Tribunale precisava che tale sentenza consente (in via diretta) il superamento della preclusione pro iudicato relativa alla sola mancata rilevazione dell’abusività di una clausola contrattuale (mancata abusività accertata “in assenza di qualsiasi motivazione”).
Pertanto, non ogni clausola contrattuale la cui mancata abusività sia stata valutata in sede monitoria “in assenza di qualsiasi motivazione” potrà essere (ri)esaminata (nonostante la irretrattabilità della decisione) per effetto di un rimedio processuale esercitato dal consumatore o di una (doverosa) iniziativa officiosa del giudice, rimanendo fermo il limite dell’oggetto della causa.
In tale oggetto, continua il Tribunale, rientra senza dubbio la clausola relativa agli interessi moratori, atteso che, sulla base della stessa, la procedente ha richiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento non opposta per somme che pretende di conseguire all’esito della procedura esecutiva.
Sotto tale profilo il giudice rilevava l’abusività della pattuizione in esame come macroscopica, in quanto il tasso di interesse moratorio pattuito risultava ampiamente superiore al tasso soglia previsto per legge.
Il Giudice, pertanto, superando il giudicato implicito, dichiarava vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera f del D.lgs. n. 206/05 la clausola del contratto che prevedeva il riconoscimento di interessi moratori sopra la soglia di usura.
Del superamento del Giudicato Implicito nei contratti bancari e finanziari a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE parleremo al webinar dell’8 luglio