Con Sentenza nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21, dell’8 settembre 2022, la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito alle clausole abusive nei contratti di mutuo in valuta estera stipulati con i consumatori ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
Con l’odierna sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che la possibilità eccezionale di cui dispone il giudice nazionale di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l’eliminazione di tale clausola abusiva obblighi detto giudice a dichiarare invalido il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.
Nel caso in cui il consumatore sia stato informato delle conseguenze connesse alla dichiarazione di nullità del contratto nel suo complesso e abbia acconsentito a una siffatta dichiarazione di nullità, non sembra che sia soddisfatta la condizione secondo cui la dichiarazione di nullità del contratto nel suo complesso lo esporrebbe a conseguenze particolarmente dannose.
Di conseguenza, la direttiva 93/13/CEE non consente l’applicazione di una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso da consumatori che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, qualora il consumatore si opponga a una siffatta soluzione.
Parimenti, la direttiva non consente di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con un’interpretazione giudiziaria, poiché i giudici nazionali sono tenuti unicamente a disapplicare la clausola abusiva, senza essere autorizzati a rivederne il contenuto.
In secondo luogo, la Corte rileva che la direttiva osta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice nazionale di eliminare solo la parte effettivamente abusiva di una clausola, mantenendola efficace per il resto, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto di tale clausola, incidendo sulla sua sostanza.
In terzo luogo, la Corte constata che un termine di prescrizione relativo ai diritti del consumatore può essere compatibile con il diritto dell’Unione unicamente se quest’ultimo ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che tale termine inizi a decorrere o scada.
Inoltre, l’opposizione di un termine di prescrizione a una domanda di restituzione proposta dal consumatore in seguito all’eliminazione di una clausola abusiva, che inizi a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte di tale consumatore, quand’anche quest’ultimo non avesse conoscenza, in tali date, del carattere abusivo di detta clausola, non è idonea a garantire al consumatore una tutela effettiva.
Ne consegue che il diritto dell’Unione osta a una giurisprudenza nazionale che consenta una siffatta prassi.