Con ordinanza del 14 settembre 2016, causa C‑534/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europa ha affermato il principio secondo cui gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.
La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento già espresso dalla Corte con ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15 (cfr. contenuti correlati).